ANAC
Comunicato del Presidente del 09.06.2021
Indicazioni in merito all'utilizzo, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA.
Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni
operative in merito all’utilizzo delle certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti
agli accordi internazionali IAF MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.
L’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici)
prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) attestano il possesso, da parte degli operatori
economici qualificati, di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
L’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, vigente in via transitoria in forza
dell’articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, stabilisce che, ai fini della qualificazione nelle
classifiche superiori alla II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che il relativo possesso è accertato dalle SOA. La disposizione
prevede, altresì, che la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento
informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation
(EA).
Si è posto, quindi, il problema se, nonostante il dato normativo faccia riferimento esclusivamente alle
certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee, possano considerarsi
equivalenti le certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme internazionali che abbiano
sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento con l’EA.
A tal proposito, si evidenzia che la norma standard di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di
certificazione dei sistemi di gestione, ISO/IEC 17021-1:2015, trova applicazione sia in ambito europeo che
in ambito internazionale. Inoltre, gli Accordi di mutuo riconoscimento intervenuti in ambito europeo (EA MLA
- European cooperation Multilateral Agreement) e internazionale (IAF MLA - International Accreditation
Forum Multilateral Agreements) assicurano l’equivalenza sul mercato delle certificazioni, delle ispezioni,
delle verifiche, delle prove e delle tarature svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati nei rispettivi
ambiti di riferimento, al fine di favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali.
Occorre considerare, altresì, che l’Accordo multilaterale EA è riconosciuto a livello internazionale da IAF
(International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) e, pertanto,
l'accreditamento da parte di uno dei membri EA MLA attribuisce la medesima fiducia dell'accreditamento
fornito da qualsiasi firmatario dell'accordo reciproco IAF o ILAC. Ciò in quanto l’ottenimento dello status di
firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento da parte di un Ente di accreditamento
avviene a seguito di un processo di valutazione inter pares idoneo a garantire la competenza, il rigore
procedurale e l’uniformità di modus operandi tra gli Enti che svolgono attività di accreditamento nel mondo.
Infine, è opportuno evidenziare che, tra le attività riconosciute dagli Accordi internazionali di Mutuo
Riconoscimento, rientrano le certificazioni accreditate, tra cui sono comprese le certificazioni di sistema per
la qualità,
Si ritiene, quindi, che, in aderenza al principio generale del mutuo riconoscimento, possa affermarsi
l’equivalenza tra le certificazioni emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali
IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, anche al fine del
conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Diversamente opinando, si vanificherebbe lo scopo
perseguito con la sottoscrizione degli Accordi di mutuo riconoscimento, introducendo, altresì, una disparità
di trattamento tra gli operatori economici.
Sulla base delle precedenti considerazioni, le certificazioni di qualità ISO 9001/2015 emesse da Organismi
accreditati da Enti aderenti all’accordo IAF MLA possono, essere utilizzate ai fini del conseguimento
dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. La verifica della regolarità di dette
certificazioni è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli
enti partecipanti all’International Accreditation Forum (IAF). Le SOA accertano l’inesistenza di provvedimenti
di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate mediante richiesta diretta al soggetto
emittente.
Le indicazioni fornite nel presente Comunicato sostituiscono le indicazioni contenute nel Manuale
dell’Autorità sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro a
pag. 329, penultimo periodo, come di seguito indicato: «Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si
intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato, per il settore EA
– IAF 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi). Le SOA devono provvedere a verificare, tramite
collegamento informatico, che il certificato presentato dall’impresa da attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali
tenuti dagli enti unici di accreditamento aderenti all’European cooperation for accreditation (EA) o all’International
Forum Accreditation (IAF), che lo stesso sia in corso di validità e che non risultino adottati provvedimenti di revoca,
annullamento o decadenza della certificazione di qualità presentata dall’impresa risultanti dal Casellario
Informatico o, per gli Enti non tenuti alle comunicazioni nei confronti di Accredia, accertati mediante richiesta diretta
all’Organismo emittente».
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 15 giugno 2021
Il Segretario, Maria Esposito
Atto firmato digitalmente